Lo Statuto ISFRO
DENOMINAZIONE – SEDE
Articolo 1
Nello spirito della costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli art.36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Leinì, l’Associazione Culturale “Istituto Superiore di Formazione in Reflessologia Olistica”, siglabile in “ISFRO”.
TITOLO II
SCOPO – ATTIVITA’
Articolo 2
Al fine del raggiungimento dello scopo sociale, l’Associazione si propone di: Promuovere e favorire la diffusione, la conoscenza e la pratica della Reflessologia e di altre discipline olistiche volte al mantenimento ed al recupero del benessere psico-fisico, nonché promuovere la formazione, in tali settori, di operatori qualificati, attraverso organizzazioni di incontri culturali, corsi formativi, seminari, incontri di studio, conferenze, iniziative didattiche, congressi, convegni, iniziative formativo turistiche residenziali, tavole rotonde anche in collaborazione con altre associazioni ed enti aventi finalità analoghe sia nazionali che internazionali
- Promuovere attività di ricerca inerenti alla Reflessologia olistica.
- Pubblicazione di libri, riviste, opuscoli, edizioni con ogni mezzo consentito e programmi didattici sperimentali.
- Organizzare attività ricreative, culturali e aggregative a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci
TITOLO III
SOCI
Articolo 4
Il numero degli associati è illimitato. Possono essere soci dell’associazione tutti coloro che abbiano raggiunto la maggiore età, italiani e stranieri, che, condividendone le finalità, ad essa intendano cooperare accettandone lo statuto integralmente. Il rapporto associativo è improntato a criteri d’effettività ed uniformità. La presentazione della domanda di ammissione dà diritto a ricevere la tessera sociale. Con il sorgere del vincolo associativo, ciascun associato deve:
- osservare le norme contenute nel presente statuto e negli eventuali regolamenti attuativi;
attenersi alle delibere adottate dagli organismi associativi; tale obbligo grava anche su coloro che non abbiano partecipato alle relative assemblee, o che siano stati dissenzienti o si siano astenuti dal voto;
- mantenere un comportamento corretto nei confronti dell’associazione;
- versare periodicamente la quota associativa annuale che potrà essere annualmente aggiornata dal Consiglio Direttivo
- prendere visione del Codice Deontologico, che è parte integrante del presente Statuto, e accettarne tutte le clausole.
Specularmente ogni associato ha diritto:
- a partecipare e frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le attività promosse dall’ associazione stessa;
- a partecipare all’Assemblea, purché in regola con il pagamento della quota associativa
Fermi restando i suddetti criteri, i Soci dell’Associazione si distinguono in: Soci FondatoriSoci OrdinariSoci Sostenitori Sono Soci Fondatori: coloro che hanno costituito e fondato l’associazione Sono Soci Ordinari: le persone fisiche che, avendo accettato integralmente il presente statuto, siano state, come sopra, ammesse a partecipare all’Associazione. Sono Soci Sostenitori: tutti coloro che hanno corrisposto una quota annuale superiore alla misura stabilita dal Consiglio Direttivo.
TITOLO IV
RECESSO – ESCLUSIONE
Articolo 5
La qualità di Socio e lo status ad essa riconosciuta, come sopra acquisita,viene perduta:
- per dimissioni volontarie che dovranno essere comunicate con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo;
- per decadenza a seguito del mancato pagamento della quota associativa annuale o dei contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo a carico dei soci nei termini stabiliti, senza un giustificato motivo.
- per radiazione, in conseguenza del compimento d’azioni pregiudizievoli agli scopi statutari ovvero al buon funzionamento dell’Associazione, per proposta motivata del Consiglio Direttivo.
- in qualsiasi caso di cessazione del vincolo associativo, l’associato non può chiedere il rimborso della quota associativa già versata, né l’assegnazione e/o divisione di parte del patrimonio o fondo comune dell’ Associazione; detti importi rimarranno acquisiti dall’ ISFRO
Articolo 6
Il Consiglio Direttivo potrà prendere provvedimenti disciplinari a carico degli associati che vengano meno agli obblighi statutari o compromettano in qualsiasi modo, a giudizio del Consiglio Direttivo, il nome dell’Associazione, ovvero usino la qualità di socio dell’Associazione per trarne indebiti utili o benefici personali o a favore di terzi, ovvero ancora arrechino danni o discredito alle attività organizzate dall’Associazione. Prima di deliberare la sanzione, il Consiglio Direttivo dovrà invitare il soggetto interessato ad una riunione del Consiglio stesso, al fine di consentirgli di esporre le proprie ragioni in ordine ai fatti che hanno causato l’avvio della procedura disciplinare. Il provvedimento disciplinare potrà consistere: a) nell’ammonizione b) nella sospensione c) nell’espulsione Il provvedimento disciplinare dovrà essere comunicato per raccomandata con avviso di ricevimento al socio interessato.
TITOLO V
RISORSE ECONOMICHE – FONDO COMUNE
Articolo 7
L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
- quote e contributi degli associati;
- quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
- corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- entrate derivate da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
Le quote sociali, i contributi volontari e gli eventuali contributi straordinari devono essere versati al legale rappresentante dell’Istituto che redige un registro di entrate e uscite e, almeno una volta all’anno, presenta all’Assemblea il rendiconto finanziario. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’Associazione. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.
TITOLO VI
ESERCIZIO SOCIALE
Articolo 8
L’esercizio sociale va dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
TITOLO VII
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 9
Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea degli associati;
- il consiglio Direttivo;
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Segretario
L’esercizio delle funzioni inerenti alle cariche sociali è a titolo gratuito e volontario. E’ invece previsto il rimborso delle spese sostenute, purché debitamente documentate.
TITOLO VIII
CONVOCAZIONE ASSEMBLEE, DIRITTO DI PARTECIPAZIONE E VOTO
Articolo 10
Articolo 11
L’Assemblea Ordinaria:
- approva il rendiconto finanziario;
- procede alle elezioni dei membri del Consiglio Direttivo delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservata alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservata alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta l’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. L’Assemblea Straordinaria si riunisce quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. L’Assemblea Ordinaria e l’Assemblea Straordinaria potranno essere convocate in qualsiasi località e luogo, anche diverso da quello della sede sociale, pur che sito sul territorio italiano. In prima convocazione l’Assemblea – Ordinaria e Straordinaria – è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione l’Assemblea – Ordinaria e Straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le delibere delle Assemblee Ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
Articolo 12
L’Assemblea è Straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori. Le delibere delle Assemblee sono valide a maggioranza assoluta dei voti.
TITOLO IX
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 14
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri scelti fra gli associati. Una volta eletto, il Consiglio Direttivo procede alla nomina del Presidente, del Vice-Presidente, del Segretario e del Tesoriere. I componenti del Consiglio restano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente. Il voto può essere espresso, oltre che durante la riunione del Consiglio, anche tramite E-mail, meeting via Skype o altri supporti elettronici. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio;
- curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto e finanziario;
- predisporre i regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale,
- deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati,
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
- affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;
TITOLO X
PRESIDENTE
Articolo 16
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. Il Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento, il/i Vice Presidente/i, hanno la rappresentanza legale dell’Associazione sia nei confronti dei terzi che in giudizio. Egli promuove, convoca e coordina l’attività dell’Associazione, dirige i lavori del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, curando l’esecuzione delle deliberazioni. Stipula gli atti inerenti l’attività dell’ Associazione. In caso di prolungata assenza o impedimento del Presidente il Vice Presidente lo sostituisce nei suoi compiti. Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative , finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 giorni dall’ elezione di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza della presidenza alla prima riunione.
TITOLO XI
SEGRETARIO
Articolo 17
TITOLO XII
TESORIERE
Articolo 18
Il Tesoriere è responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e degli adempimenti di carattere contabile. Cura la redazione dei rendiconti economici e finanziari preventivi e consuntivi, sulla base delle delibere adottate dal Consiglio Direttivo presentando il rendiconto di cassa ad ogni richiesta dei membri del Consiglio stesso. Il Tesoriere uscente è tenuto a dare regolari consegne finanziarie e amministrative al nuovo Tesoriere entro 4 (quattro) mesi dall’ elezione di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale e da rendicontazione contabile che deve essere portato a conoscenza della presidenza alla prima riunione.
TITOLO XIII
COLLEGIO O REVISORE DEI CONTI
Articolo 19
E’ previsto un collegio o anche solamente un revisore dei conti, stabilito dal Consiglio Direttivo.
TITOLO XIV
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Articolo 20
TITOLO XV
SCIOGLIMENTO
Articolo 21
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato. L’Assemblea Straordinaria potrà deliberarne l’eventuale scioglimento con le maggioranze previste dallo Statuto. In caso di scioglimento l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio (se esistente) dedotte le passività (debiti residui ed obbligazioni varie in capo all’Associazione), per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto ad altra Associazione senza scopo di lucro.
TITOLO XVI
CLAUSOLA COMPROMOSSORIA – NORMA DI RINVIO
Articolo 22
Articolo 23
Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile. IL PRESIDENTE ……………………………………